Gli Alberghi dell’Antica Città di Sutri
©di Luigi Zuchi - 2010

 


foto rev. Giacomo Gentili di prop. del geom. E.Gentili-inizi ‘900

Nel Medioevo nel Borgo Major e Minor dell’Antiqua Civitas Sutrii, ultima tappa per il pellegrinaggio verso Roma, erano presenti vari alberghi di proprietà di concittadini e spesso nel periodo prossimo ai Giubilei locati a terzi. Oltre i già noti Polzella seu de Gallo, Stella, Leone, Falcone, San Giovanni (con 14 stanze) Corona, Campane, Luna, Chiavi e Angelo, citati dall’indimenticato Mons. Giacomo Gentili nel libro “Memorie del Borgo”, troviamo tra la fine del 1400 e l’inizi del 1500 anche gli alberghi, del Moro, Santa Barbara, Croce Bianca, Sant’Antonio, Galee e Vacca. Di tali alberghi seu taberne seu hosterie, in una prossima puntata vi renderemo nota l’ubicazione nel Borgo, il nominativo dei proprietari, a quanto venivano locati a terzi con l’approssimarsi dei Giubilei, il numero delle camere e l’arredamento delle stesse a disposizione dei pellegrini ed in alcuni casi (vedi l’albergo del Leone) il nome delle singole camere (che si richiamavano al firmamento stellare). La famiglia Sutrina dei Cialli (in particolare Agostino fu Francesco Cialli) era proprietaria anche dell’albergo del Giglio in terra di Baccano. Nella prassi gli Alberghi posti nel Borgo, oltre la propria struttuta, avevano un orto nella parte posteriore, un forno, un locale per il fieno ed un locale per la legna.

         Per i pellegrini più poveri il ricovero era presso gli Ospedali di San Spirito in Saxia (poi nel 1487 trasferito nella Civitas, in contrada Saccello), dell’Annunziata e dell’Angelo (che non diedero più ospitalità ai pellegrini dal 1527 dopo il sacco delle truppe teutoniche), di San Rufino seu S.Eusebio (restaurato nel 1401), della Disciplina (gestito dalla Confraternita di S.Lucia e Confallone e presente nel Borgo fino al 1670, poi trasferito nella Civitas in contrada Saccello) di San Giovanni del Tempio (diruto con l’alluvione impetuosa del 1493). Per i lebbrosi il ricovero era presso l’ospedale di San Lazzaro contiguo alla attuale Chiesa di S.Maria Maddalena (oggi cimitero). Con l’approssimarsi dei Giubilei verificata la mancata ricettività degli Ospedali i pellegrini, con meno disponibilità economiche, trovavano ricovero nelle grotte che vanno da Valle Mazzano fino al Ponte del Salvatore (grotte dei Cialli) contrassegnate tutt’oggi dal segno tangibile della croce.

            Nell’anno 1551 la Comunità sutrina aveva in gestione due Alberghi uno posto nella Civitas in via Silicata in contrada Mesagne vocabolo Gallice, oggi Via dell’Ospedale o Porta Vecchia (fabbricato di proprietà del nobile Cap. Ippolito fu Alfonso Altoviti fiorentino e in precedenza della nobile Dna Camilla fu Guidone Odeschi) adiacente il palazzo del Comune (oggi museo del Patrimonium) e l’altro nel Borgo Minor denominato “Albergo del Falcone” vicino l’albergo del Leone che era di fronte a Porta Franceta o Porta Gallice (Porta Vecchia) al di là della via pubblica.  

         La Comunità annualmente concedeva in gestione i detti Alberghi (gabella) con patti e convenzioni di seguito specificati:

Sutri 25.10.1551 prot.279 notaio Ser Domenico Palozzi.

“Costituiti il Confalloniere Dno Ugolino fu Francesco dell’Anguillara patrizio sutrino (fratello del nostro famoso poeta e fondatore del teatro moderno G.Andrea dell’Anguillara) e gli Anziani Francesco Blasio Mezzaroma e Giovanni magistri Peregrini con presenza e decreto del doct. Dno Brunorio Frunari de foro Semproni, luogotenente del Card. Giovanni Morone Governatore perpetuo della Città di Sutri, concedono per un anno, a Don Sonzino fu Pietro Jacci di Camerino, abitante in Sutri, a partire dal prossimo mese di novembre l’affitto (Gabella hospitii) dei due Alberghi della comunità, per l’importo totale di Cento scudi da pagare al Camerario della Città di tre mesi in tre mesi.

-Capitoli degli ospizi-

-Imprimis che l’osteria sia e si intenda essere l’osteria della Civita della Città Sutrina e del suo Borgo tanto, e che questa non si impedisca in nessun modo l’osteria di Grassano;

-Item che il compratore di detta osteria della città e suo Borgo sia tenuto e debba il prezzo che sarà per lui offerto pagarlo in contanti in tre terziarie, di terziaria in terziaria al Camerlengo della Città sutrina o ad altri ai quali sarà ordinato dai sigg.i Confallonieri e Anziani che saranno per il tempo;

-Item che il detto compratore sia tenuto e obbligato durante il tempo della sua compera fare ed esercitare due hosterie una dentro nella Civita della città Sutrina e una nel suo Borgo al manco e quelle tenerle finite di tutte quelle cose necessarie e opportune e che a simili hosterie si sogliono tenere;

-Item che detto compratore nelle dette hosterie sia tenuto e obbligato durante detto tempo il vino e orzo a vendere e fare vendere darlo e venderlo in questo infrascritto modo e a questa infrascritta ragione, cioè:

-dell’orzo per ciascuna puenda debba darla per tanti quatrini correnti quanti carlini gli costerà il ruggio dell’orzo;

-del vino debba dare e vendere il boccale per tanti quatrini correnti, quanti grossi lui, comprerà la soma del vino, e così per rata a, detta ragione il mezzo, terzo e foglietta e il grosso si intenda essere di baiocchi cinque.

-Item che detto compratore sia tenuto e obbligato per uso di dette hosterie pigliare e comprare il pane dal compratore della panetteria di detta Città e non da altri, e di detto pane che in dette hosterie venderà possa pigliare di guadagno un quatrino per baiocco e non più ma bon del compratore possa per suo vitto e della sua famiglia fare il pane come gli altri cittadini e abitanti;

-Item che detto compratore per stallatico a paglia non possa pigliare più di baiocchi cinque per notte per ciascun cavallo e mulo e per ciascuno somaro baiocchi tre;

-Item che detto compratore per stallatico a fieno non possa pigliare più di baiocchi dieci per notte per cavallo e mulo e per ciascun somaro baiocchi cinque;

-Item che volendo alcuno a cavallo alloggiare e magnare a scotto e contentandosi detto compratore di alloggiarlo le debba dare quel che si ricerca e per detto scotto non possa pigliare più di baiocchi trenta intendendosi però della prebenda che sia di una puenda e mezza e né più né meno;

-Item che volendo alcuno appedone alloggiare e magnare a scotto e detto compratore contentandosi di alloggiarlo le debba dare a magnare quel che si ricerca e per detto scotto non possa pigliare più di baiocchi dodici e mezzo per ciascuno;

-Item che nessuno cittadino e abitante quanto commorante in Sutri possa in Sutri e suo Borgo fare osterie, taverne e bettole, né dare a magnare e a bevere sotto pena di due scudi per ciascuno e per ciascuna volta contraffarà da applicarsi un terzo al compratore, un terzo alla Città e un terzo all’esecutore;

-Item che ad ogni cittadino ed abitante in Sutri sia lecito possa vendere vino a minuto a cittadini e abitanti e a commoranti in Sutri senza pena, e a some possa venderlo liberamente a chi ne vorrà, tanto cittadino e abitante quanto forestiero;

-Item che detto compratore volendo tenere donne a partito, non le possa tenere se non nella hosteria del Borgo, sotto pena di dieci scudi da applicare due terzi alla Città e un terzo all’esecutore;

-Item che detto compratore sia tenuto in ciascuna di dette hosterie tenere in una tavola i prezzi e capitoli sopradetti pubblicamente da banda acciò che ognuno li possa vedere. Sotto pena di tre libre per ciascuno da applicarsi come sopra;

-Item che detto compratore sia tenuto e debbia per vendere le cose predette, tenere le misure giuste ordinarie della Città e sigillate sotto pena di tre libre e da applicarsi come sopra;

-Item che detto compratore alterate le sopradette cose e prezzi per alcun tempo dovrà detta compera e contraffarà a ciascun dei sopradetti capitoli caschi in pena di tre libre per ciascuna cosa alterata da applicarsi come sopra cioè due terzi alla Città e un terzo all’esecutore;

-Item che la Città Sutrina e sigg.i Confallonieri e Anziani debbono dare e prestare al detto compratore ogni aiuto e favore nel dovere delle cose predette;

-Item regolando il terzo capitolo delle due hosterie cioè che il detto compratore solamente sia obbligato fare una hosteria in Borgo però quella tenerla finita come di sopra e sia in suo arbitrio di fare o non fare un’altra hosteria dentro la Civitas della Città predetta.

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